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Statuto

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede.
Articolo 2 – Finalità
Articolo 3 – Attività
Articolo 4 – Soci
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci e decadenza
Articolo 6 – Organi sociali e cariche elettive
Articolo 7 – Assemblea dei soci
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
Articolo 9 – Il Presidente
Articolo 10 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Articolo 11 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Articolo 12 – Norma finale

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.
È costituita con sede in Caronno Pertusella (VA) alla Via Sant’Alessandro n° 685, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “QIRIS – Qualità  Innovazione Ricerca Istruzione Sicurezza” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonchè nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L’Associazione “QIRIS – Qualità  Innovazione Ricerca Istruzione Sicurezza”, più avanti chiamata per brevità  Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività  di utilità  sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 2 – Finalità .
L’Associazione persegue esclusivamente finalità  di aggregazione sociale tra persone che condividono come interesse comune la ricerca scientifica, con particolare riguardo alle esigenze delle persone diversamente abili e agli anziani al fine di favorirne il benessere psicofisico e l’autonomia individuale, di potenziare l’esplicitazione della loro personalità , di valorizzarne le qualità  in ogni ambito, di affermarne la dignità  e il diritto all’inserimento e alla piena integrazione sociale.

Art. 3 – Attività .
Senza alcuna finalità  lucrativa, l’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività  che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

  • analisi, studio, progettazione, implementazione e realizzazione di tecnologie, ausili e soluzioni innovative a supporto dell’inclusione sociale e del miglioramento delle condizioni di vita;
  • studio, pianificazione e attuazione di interventi finalizzati a diffondere la cultura della gestione del rischio e a incentivare la prevenzione nell’ambito di attività  di assistenza sociale, socio sanitaria e, in maniera più ampia, in tutti i contesti di particolare interesse sociale;
  • studio, attuazione e divulgazione senza alcuna finalità  commerciale delle attività  sopra menzionate e dei relativi risultati a mezzo di convegni, incontri, pubblicazioni e altri strumenti di diffusione, al fine di promuovere la cultura scientifica, della qualità  e della solidarietà  tra i cittadini per sollecitare l’impegno civile e morale a favore della ricerca attenta alle tematiche di particolare interesse sociale;
  • partecipazione a concorsi, anche di concerto con Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per l’ottenimento dell’assegnazione di borse di studio per ricerche e attività  relative alle finalità  istituzionali dell’Associazione, o premi per l’impegno a favore della qualità  e della prevenzione, e per meriti nel campo dell’inclusione sociale, con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
  • scambio senza alcuna finalità  commerciale di “know-how” e di competenze con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti anche nel campo della ricerca scientifica e della formazione, o aventi finalità  di particolare interesse sociale;
  • condivisione della conoscenza tramite incontri e manifestazioni al fine di incentivare la cultura della qualità , dedicando specifica attenzione al ruolo e alla qualità  dell’università  e della ricerca scientifica di interesse sociale, e di rendere indipendenti i fruitori, diretti e indiretti delle soluzioni di cui sopra;
  • ogni altra attività  aggregativa idonea al raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà  inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità  e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità  statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; svolgere attività  commerciali e produttive, accessorie e strumentali in quanto naturale completamento del fine istituzionale.
Le attività  dell’Associazione e le sue finalità  sono ispirate a principi di tolleranza, di pari opportunità  tra uomini e donne e sono svolte nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – Soci.
Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età  e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità  della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà  sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. All’atto dell’ammissione, l’associato, salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, si impegna al versamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Generale. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. I soci di dividono nelle seguenti categorie:

  • fondatori, ossia coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
  • volontari, ossia coloro che, condividendo le finalità  dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità  personali e sottoscrivono le quote associative;
  • onorari, ossia quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Per questa categoria di soci il versamento della quota associativa è facoltativo.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci e decadenza.
Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività  ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità , puಠintrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. La qualità  di socio si perde:

  • per decesso;
  • per morosità  nel pagamento della quota associativa;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
  • per esclusione.

Perdono la qualità  di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività  prolungata. La perdita di qualità  dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità  di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 6 – Organi sociali e cariche elettive.
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 7 – Assemblea dei soci.
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità  o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci oppure mediante posta elettronica, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea puಠessere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà  degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio puಠessere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità , i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o tramite voto scritto anche mediante sistemi di comunicazione elettronica. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività ;
  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
  • elegge e revoca il presidente e il vice presidente;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità  dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 4;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 – Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da due membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica dieci esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazioni elettroniche. Le riunioni sono valide quando vi interviengono entrambi i consiglieri. Le deliberazioni sono prese all’unanimità . Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività  che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

  • nomina il Tesoriere e il Segretario;
  • nomina il Comitato Etico, il Comitato Tecnico Scientifico, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività ;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonchè il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 4.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 9 – Il Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà  di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità  giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare interamente i propri poteri al Vice Presidente o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento o delega, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità  può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 10 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonchè il bilancio preventivo per l’anno in corso. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative e contributi di simpatizzanti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività  o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività  economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità  dell’ associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività  non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà  essere reinvestito a favore di attività  istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità  patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità  dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà  dell’Associazione.

Art. 11 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 7 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività , sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà  devoluto ad altra associazione con finalità  analoghe o a fini di utilità  sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 12 – Norma finale.
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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